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COPPOLA (FUTURA)***INTRODUZIONE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

lunedì 25 maggio 2020 h10:00


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Il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres ha definito il 2020 l' anno speciale della natura e della biodiversità. A seguito della pandemia Covid-19 il 2020 è diventato il punto di svolta obbligato per il pianeta.
Il 22 maggio si è celebrata la Giornata Mondiale della Biodiversità e il 5 giugno prossimo è dedicato alla Giornata Mondiale dell’Ambiente che sarà quest’anno sempre nel segno della biodiversità. Il mondo e anche l'Italia dibatterà sulla salute del nostro pianeta che sempre più velocemente annienta il suo patrimonio di specie animali, vegetali e microrganiche. La natura viene distrutta a un ritmo da cento a mille volte più veloce della media degli ultimi 10 milioni di anni, a causa dell'attività umana: e la perdita di biodiversità è indicata fra le cause scatenanti di epidemie virali come quella del Covid-19. Secondo la più autorevole rivista scientifica mondiale, Nature, se il riscaldamento globale dovesse continuare con il ritmo attuale, entro la fine del 21esimo secolo scatterà un allarme estinzione per il 73% delle specie animali e vegetali di tutto il mondo.
Sono oramai decenni che si discute di inserire nella Costituzione italiana la tutela dell’ambiente. La Costituzione, infatti, non ha mai definito il concetto di ambiente come bene da tutelare, anche se il diritto all’ambiente è ormai da anni al centro del dibattito internazionale ed è tutelato in modo esplicito all’interno di numerose direttive comunitarie.
Oggi ci troviamo di fronte a sfide, sia ambientali sia sociali, che i padri costituenti non potevano prevedere e di cui molti, ancora oggi, non hanno piena consapevolezza, applicando modelli di produzione e consumo che richiedono un utilizzo di risorse e territorio inimmaginabili solo qualche decina di anni fa. Se non si imbocca immediatamente la via dello sviluppo sostenibile, comprometteremo la possibilità non solo delle generazioni future, ma anche di quelle presenti di avere le stesse opportunità che hanno avuto le precedenti.
L'introduzione nella Costituzione della tutela degli ecosistemi, della protezione delle biodiversità e del rispetto degli animali appare conforme al principio dell'unitarietà dell'ambiente definito dalla giurisprudenza costituzionale, ad esempio con le sentenze n. 210 e n. 641 del 1987. In ordine alla tutela della flora, all'incremento della fauna, alla conservazione di «speciali formazioni geologiche e alle bellezze del paesaggio», con la sentenza n. 210 del 1987 la Corte costituzionale ha affermato che siamo dinnanzi a «valori estetici, scientifici, ecologici di pregio, che necessitano di interventi che ubbidiscano a una visione unitaria ed esigono una attività continua e sistematica». La Corte faceva riferimento, in quel caso, alla unitarietà del Parco dello Stelvio, oggetto di alcuni ricorsi, richiamando tuttavia interessi assoluti, si potrebbe affermare indisponibili.
Se la salvaguardia dell'ambiente va intesa come «diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività», se dunque si «tende a una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali», la definizione di istituti giuridici di protezione comprende «la conservazione, la razionale gestione e il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acqua, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale e in definitiva la persona umana in tutte le sua estrinsecazioni. Ne deriva - secondo la Corte - la repressione del danno ambientale cioè del pregiudizio arrecato, da qualsiasi attività volontaria o colposa alla persona, agli animali, alle piante e alle risorse naturali (acqua, aria, suolo, mare), che costituisce offesa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente e collettivamente». Con la sentenza n. 641 del 1987 la Corte costituzionale ha poi ribadito che «l'ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente o separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità». Essa ha quindi così ulteriormente qualificato il concetto: «il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione».
Negli anni sono state presentate diverse proposte di legge costituzionale, tra le quali la proposta di legge costituzionale Boato (la n. 37 nella quindicesima legislatura) e in questi giorni il Ministro Costa ha annunciato che è depositato al Senato, in commissione Affari costituzionali, il disegno di legge che intende inserire la tutela dell’ambiente nella Costituzione. L’'intento del presente governo sembra quindi essere quello di inserire nei primi nove articoli della Carta costituzionale la protezione dell’ambiente, della biodiversità e lo sviluppo sostenibile.
Tutto ciò premesso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento
chiede al Governo e al Parlamento
di attivarsi affinché venga discussa ed approvata al più presto in Parlamento la proposta di legge costituzionale depositata che intende introdurre la tutela dell'ambiente nei primi articoli della Costituzione italiana, affinché la protezione dell’ambiente, della biodiversità e lo sviluppo sostenibile siano inseriti tra i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale.

Cons. Lucia Coppola
Futura

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